Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
In vigore dal 8 lug 1997
1. Nella domanda di ammissione agli esami, corredata della documentazione prevista dal successivo , i candidati debbono indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;
d) l'istituto professionale agrario presso il quale è stato conseguito il diploma di agrotecnico e l'anno scolastico relativo;
e) il certificato comprovante il possesso di uno dei requisiti di cui all', comma 2, lettera d), della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato all' della legge 5 marzo 1991, n. 91;
f) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede in esame;
g) data e firma.
2. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1997-03-06;176#art-4