Art. 10
Prove di esame - Valutazioni
In vigore dal 8 lug 1997
1. Gli esami consistono in due prove scritte o scrittografiche ed in una prova orale.
2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo .
3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scrittografiche e 60 alla prova orale.
4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scrittografiche.
5. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte o scrittografiche e nella prova orale, ed espressa in centesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1997-03-06;176#art-10