Art. 10 · Prove di esame - Valutazioni

Art. 10

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Prove di esame - Valutazioni

In vigore dal 8 lug 1997
1. Gli esami consistono in due prove scritte o scrittografiche ed in una prova orale. 2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo . 3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scrittografiche e 60 alla prova orale. 4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scrittografiche. 5. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60. 6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte o scrittografiche e nella prova orale, ed espressa in centesimi.
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