Art. 13
Pubblicazione dei risultati delle prove orali
In vigore dal 8 lug 1997
1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.
2. I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1997-03-06;176#art-13