Art. 13 · Pubblicazione dei risultati delle prove orali

Art. 13

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Pubblicazione dei risultati delle prove orali

In vigore dal 8 lug 1997
1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame. 2. I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.
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urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1997-03-06;176#art-13