Art. 7
Procedura di rimborso
In vigore dal 21 nov 2021
1. La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarità e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dal Ministero dei trasporti e della navigazione in sede di emissione del parere di cui all', commi 3 e 5, liquida l'ammontare dell'imposta da rimborsare ed effettua il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dal successivo articolo 24, del "testo unico", mediante il rilascio a favore della società petrolifera indicata nella predetta istanza dell'autorizzazione di cui all', comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore della circoscrizione doganale, da apporre sull'"originale", sull'"esemplare n. 1" e sull'"esemplare n. 2" dell'istanza medesima.
2. L'"originale" dell'istanza è rimesso, entro due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento, all'ufficio finanziario competente sul deposito fiscale di cui all', comma 1, lettera c), l'"esemplare n. 1" è consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla società petrolifera autorizzata e l'"esemplare n. 2" è trattenuto dall'ufficio.
3. Nel caso di cessazione di attività da parte delle scuole civili di pilotaggio aereo, resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attività svolta fino al momento di detta cessazione secondo la procedura stabilita dai commi 1 e 2.
Note all'articolo
- Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-16;692#art-7