Art. 4

Registri fiscali

In vigore dal 21 nov 2021
1. Le scuole civili di pilotaggio aereo devono munirsi dei seguenti documenti conformi ai modelli allegati al presente regolamento: a) "registro dei voli" (allegato 1); b) "libretto delle attestazioni di volo" (allegato 2). 2. I predetti documenti, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e vidimati dalla competente circoscrizione doganale. 3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del "registro dei voli" e del "libretto delle attestazioni di volo" devono essere riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni delle rispettive copertine, identificative del registro o del libretto.

Note all'articolo

  • Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".

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Registri fiscali (Art. 4 Regolamento recante norme concernenti le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici.) — Testo vigente | Portale Normativo