Art. 4
Registri fiscali
In vigore dal 21 nov 2021
1. Le scuole civili di pilotaggio aereo devono munirsi dei seguenti documenti conformi ai modelli allegati al presente regolamento:
a) "registro dei voli" (allegato 1);
b) "libretto delle attestazioni di volo" (allegato 2).
2. I predetti documenti, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e vidimati dalla competente circoscrizione doganale.
3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del "registro dei voli" e del "libretto delle attestazioni di volo" devono essere riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni delle rispettive copertine, identificative del registro o del libretto.
Note all'articolo
- Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-16;692#art-4