Art. 2

Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali

In vigore dal 21 nov 2021
1. Le scuole civili di pilotaggio aereo, per essere ammesse alle agevolazioni previste dall', comma 1, devono presentare apposita istanza in duplice esemplare alla circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale la scuola svolge la sua attività contenente i seguenti dati: a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa della scuola; b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli didattici, nonché numero dei motori installati negli stessi e la relativa potenza totale disponibile. Per ciascun aeromobile deve essere indicato altresì il consumo orario di carburante e di lubrificante espresso in chilogrammi; c) deposito fiscale o deposito di oli minerali liberi da tributo, da indicare in numero non superiore a tre impianti, della società petrolifera presso la quale la scuola intende prelevare i prodotti ad imposta assolta; d) attività scolastica prevista per l'anno cui si riferisce l'istanza; e) indicazione dell'ufficio in cui s'intendono custodire il "registro dei voli" e il "libretto delle attestazioni di volo" di cui all'; f) dichiarazione del responsabile della scuola attestante l'uso per attività esclusivamente aeroscolastica dei carburanti e dei lubrificanti per i quali è rivolta l'istanza di ammissione ai benefici fiscali. La dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione di responsabilità, a tutti gli effetti, verso l'amministrazione finanziaria di tale regolare uso. 2. All'originale dell'istanza deve altresì essere allegata copia conforme del disciplinare, in corso di validità, rilasciato dai Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, da cui risulti l'attività aeroscolastica autorizzata. 3. Altri due esemplari dell'istanza devono essere trasmessi dalla scuola al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che, effettuate le valutazioni di propria competenza in ordine ai dati esposti nell'istanza, ed in particolare in merito alla congruità del consumo orario dichiarato per ogni aeromobile impiegato per l'attività aeroscolastica, provvede ad inviare, entro novanta giorni dal ricevimento, un esemplare di detta istanza direttamente alla competente circoscrizione doganale unitamente al parere circa la prosecuzione dell'iter del provvedimento di ammissione. 4. Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole civili di pilotaggio aereo devono presentare annualmente alla competente circoscrizione doganale, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza in duplice esemplare contenente, oltre ai dati di cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno effettivamente conseguito licenze o anche abilitazioni in tale periodo; alla predetta istanza deve essere allegato il documento previsto nel comma 2. 5. Altri due esemplari dell'istanza di cui al comma 4 devono essere trasmessi, entro lo stesso termine del 30 settembre, dalla scuola al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro il medesimo termine ivi stabilito.

Note all'articolo

  • Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".

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