Art. 5
Tenuta dei registri
In vigore dal 21 nov 2021
1. Sul "registro dei voli" la scuola civile di pilotaggio aereo deve annotare giornalmente i dati relativi ai voli compiuti dagli aeromobili utilizzati per i voli didattici.
2. I "libretti delle attestazioni di volo" costituiscono il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburante e di lubrificante da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola.
3. La scuola civile di pilotaggio aereo compila e custodisce per ciascun aeromobile un "libretto delle attestazioni di volo".
4. Periodicamente ed in ogni caso alla fine di ciascun mese la scuola civile di pilotaggio aereo compila, per ciascun aeromobile, una attestazione di volo (sezioni A e B) nella quale devono essere riportati i dati relativi ai voli giornalmente compiuti dall'aeromobile medesimo, desunti dal "registro dei voli".
Note all'articolo
- Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-16;692#art-5