Art. 9
Violazioni
In vigore dal 21 nov 2021
1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente decreto si applica la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 50, comma 1, del "testo unico", salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti.
Note all'articolo
- Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-16;692#art-9