Art. 8
Estrazione di prodotti in esenzione d'imposta a reintegro di quelli consumati nell'uso agevolato
In vigore dal 21 nov 2021
1. L'estrazione dei prodotti petroliferi si effettua dietro presentazione, da parte della società petrolifera all'ufficio finanziario, dell'autorizzazione di cui all', comma 1, apposta sull'"esemplare n. 1" dell'istanza.
2. L'ufficio finanziario, accertata la conformità dell'autorizzazione presentata a quella in proprio possesso, ritira detto documento e vi annota la quantità dei prodotti petroliferi estratti, secondo la specie, con un carico d'imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta da parte della società petrolifera di cui al comma 1.
3. L'esemplare dell'autorizzazione presentato viene unito a quello in possesso dell'ufficio per essere allegato ai registri contabili a giustificazione dell'esenzione fiscale accordata.
Note all'articolo
- Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-16;692#art-8