Art. 6
Istanza di rimborso delle imposte
In vigore dal 21 nov 2021
1. La restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per l'attività aerodidattica si ottiene mediante autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di quantitativi di oli minerali fino alla concorrenza delle imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola deve presentare, per ogni semestre dell'anno solare, ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre stesso, alla circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale svolge la sua attività, apposita istanza in triplice esemplare, da contrassegnare a cura del richiedente con la dicitura "originale", "esemplare n. 1" ed "esemplare n. 2", contenente i seguenti dati:
a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa della scuola;
b) indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualità di prodotto consumato nell'uso agevolato durante il semestre di riferimento, con separata indicazione delle relative imposte assolte;
c) deposito fiscale dal quale devono essere estratti i quantitativi di prodotti petroliferi in esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e dei lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonché la società petrolifera designata dalla scuola ad effettuare la cennata operazione di estrazione;
d) assenso alla predetta operazione di estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se questo viene rilasciato con validità a tempo indeterminato sulle successive istanze è sufficiente farne riferimento.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburante e di lubrificante nel semestre considerato, al quale vanno allegate le sezioni B del "libretto delle attestazioni di volo" e, in copia, le fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, nelle medesime fatture, dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate.
3. Il prospetto di cui al comma 2 deve, inoltre, essere completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola civile di pilotaggio aereo che il carburante ed il lubrificante consumato è stato destinato esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalle sezioni B del "libretto delle attestazioni di volo" allegate all'istanza e dal "registro dei voli".
Note all'articolo
- Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-12-16;692#art-6