Art. 8
In vigore dal 26 gen 1997
1. L'importazione delle preparazioni enzimatiche di cui all' è soggetta alla presentazione di una certificazione sanitaria di scorta, rilasciata da un istituto di microbiologia ufficialmente riconosciuto dal Paese di origine, attestante che il laboratorio di preparazione e di confezionamento possiede adeguate strutture e personale qualificato per la produzione e il controllo finale delle preparazioni enzimatiche con particolare riguardo alla loro idoneità igienico-sanitaria e ai requisiti di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-19;682#art-8