Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 26 gen 1997
1. L'importazione delle preparazioni enzimatiche di cui all' è soggetta alla presentazione di una certificazione sanitaria di scorta, rilasciata da un istituto di microbiologia ufficialmente riconosciuto dal Paese di origine, attestante che il laboratorio di preparazione e di confezionamento possiede adeguate strutture e personale qualificato per la produzione e il controllo finale delle preparazioni enzimatiche con particolare riguardo alla loro idoneità igienico-sanitaria e ai requisiti di cui all'.
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