Art. 3

In vigore dal 26 gen 1997
1. Le preparazioni enzimatiche di cui all' possono essere messe in commercio in forma liquida o in polvere. 2. Le preparazioni enzimatiche in forma liquida possono essere supportate o veicolate con: a) sciroppo di glucosio; b) glicerolo; c) potassio cloruro in soluzione acquosa. 3. Le preparazioni enzimatiche in polvere possono essere supportate con: a) amido in polvere; b) calcio solfato; c) sodio cloruro. 4. Le sostanze indicate ai commi 2 e 3 devono rispondere alle caratteristiche e ai requisiti di purezza previsti dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 o, in carenza, a quelli riportati nella Farmocopea ufficiale, ultima edizione.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-19;682#art-3

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