Art. 7

In vigore dal 26 gen 1997
1. Le preparazioni enzimatiche di cui all' devono essere poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichetta appostavi le seguenti indicazioni: a) nome commerciale della preparazione enzimatica; b) specie microbiche dei ceppi produttori; c) composizione percentuale nel caso di miscele di preparazioni; d) modalità di conservazione e termine entro il quale possono essere utilizzate; e) elencazione dei substrati impiegati; f) modalità di corretto impiego tecnologico; g) lotto di produzione; i) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del laboratorio di preparazione e di confezionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-19;682#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo