Art. 7
In vigore dal 26 gen 1997
1. Le preparazioni enzimatiche di cui all' devono essere poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichetta appostavi le seguenti indicazioni:
a) nome commerciale della preparazione enzimatica;
b) specie microbiche dei ceppi produttori;
c) composizione percentuale nel caso di miscele di preparazioni;
d) modalità di conservazione e termine entro il quale possono essere utilizzate;
e) elencazione dei substrati impiegati;
f) modalità di corretto impiego tecnologico;
g) lotto di produzione;
i) nome o ragione sociale o marchio depositato
e sede del laboratorio di preparazione e di confezionamento.
Storico versioni
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