Art. 6

In vigore dal 26 gen 1997
1. Le preparazioni enzimatiche di cui all' devono provenire da laboratori di preparazione e di confezionamento che dispongano di adeguate strutture per la preparazione e per il controllo delle medesime, diretto in particolare ad accertare i requisiti previsti all'.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-19;682#art-6

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