Art. 4

In vigore dal 26 gen 1997
1. Le preparazioni enzimatiche di cui all' devono presentare i seguenti requisiti: a) assenza di germi patogeni o di loro tossine; b) microrganismi saprofiti di specie diverse in quantità non superiore a 50.000 per ml o g; c) coliformi totali in quantità non superiore a 30 per g; d) escherichia coli assenti in 25 g di prodotto; e) miceti in quantità non superiore a 100 per g; f) assenza in 1 ml o 1 g di prodotto di antibiotici, di chemioterapici e di antifermentativi; g) metalli pesanti totali in quantità non superiore a 40 ppm; h) piombo in quantità non superiore a 10 ppm; i) arsenico in quantità non superiore a 3 ppm; l) micotossine in quantità non superiore a 5 mcg/kg.
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