Art. 9

In vigore dal 26 gen 1997
1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle preparazioni enzimatiche legalmente prodotte e commercializzate in un altro Stato della Unione europea e a quelle originarie da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 1996 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 356
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-11-19;682#art-9

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