Art. 6

In vigore dal 1 ago 1996
1. A ciascun cantiere è preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico con profilo professionale dell'area naval-meccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione che ha la direzione e la responsabilità del cantiere. 2. Il responsabile del cantiere ha le seguenti attribuzioni: a) collabora con i responsabili dei nuclei per la redazione delle perizie e dirige i lavori di manutenzione e riclassifica dei mezzi e delle attrezzature; b) provvede agli acquisti urgenti nei limiti delle somme ricevute in anticipazione; c) cura l'attività necessaria alla gestione amministrativa del cantiere, avvalendosi di apposita struttura amministrativa; d) è responsabile delle somme ricevute in anticipazione ai sensi dell', lettera i), e ne rende il conto ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Storico versioni

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