Art. 3

In vigore dal 1 ago 1996
1. Alla gestione tecnico-operativa del Servizio di escavazione porti provvede l'Ispettorato tecnico del Ministero dei trasporti e della navigazione, con il compito di: a) curare l'attuazione del programma annuale elaborato sulla base del piano poliennale in ordine al rinnovo dei mezzi e delle attrezzature ed all'escavo dei fondali; b) coordinare l'attività dei cantieri; c) approvare le perizie tecniche predisposte dai responsabili dei nuclei periferici e dei cantieri per i lavori di trasformazione, grande riparazione nonché per l'alienazione dei mezzi; d) proporre alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale gli acquisti dei materiali per il funzionamento dei mezzi e dei cantieri nonché l'acquisto di nuove attrezzature; e) fissare gli standard tecnici e operativi dei mezzi; f) approvare i progetti di escavo predisposti dai responsabili dei nuclei periferici; g) organizzare l'attività dei mezzi effossori e dei mezzi ausiliari; h) curare l'attuazione degli interventi di escavo che rivestono carattere d'urgenza; i) disporre, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, che il personale ed i mezzi assegnati ad un dato nucleo periferico, operino in un altro ambito territoriale, a seconda delle esigenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-05-16;379#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo