Art. 3
In vigore dal 1 ago 1996
1. Alla gestione tecnico-operativa del Servizio di escavazione porti provvede l'Ispettorato tecnico del Ministero dei trasporti e della navigazione, con il compito di:
a) curare l'attuazione del programma annuale elaborato sulla base del piano poliennale in ordine al rinnovo dei mezzi e delle attrezzature ed all'escavo dei fondali;
b) coordinare l'attività dei cantieri;
c) approvare le perizie tecniche predisposte dai responsabili dei nuclei periferici e dei cantieri per i lavori di trasformazione, grande riparazione nonché per l'alienazione dei mezzi;
d) proporre alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale gli acquisti dei materiali per il funzionamento dei mezzi e dei cantieri nonché l'acquisto di nuove attrezzature;
e) fissare gli standard tecnici e operativi dei mezzi;
f) approvare i progetti di escavo predisposti dai responsabili dei nuclei periferici;
g) organizzare l'attività dei mezzi effossori e dei mezzi ausiliari;
h) curare l'attuazione degli interventi di escavo che rivestono carattere d'urgenza;
i) disporre, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, che il personale ed i mezzi assegnati ad un dato nucleo periferico, operino in un altro ambito territoriale, a seconda delle esigenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-05-16;379#art-3