Art. 1
In vigore dal 1 ago 1996
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 26, comma 3, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del Servizio escavazione porti;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1927, che ha istituito un ufficio tecnico centrale per il Servizio escavazione dei porti marittimi, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. Sep. 0303 del 16 maggio 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. In attuazione dell'art. 26, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presente regolamento detta le norme di funzionamento del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali di cui al regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni, di seguito denominato Servizio, e ne determina l'organizzazione, la struttura, i criteri della gestione amministrativa, tecnica, e delle risorse umane disponibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-05-16;379#art-1