Art. 2
In vigore dal 1 ago 1996
1. Per l'esercizio del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale ha il compito di:
a) rilevare le esigenze di escavo nei porti;
b) elaborare, di concerto con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sentito l'Ispettorato tecnico, il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature, nonché dei cantieri e del loro potenziamento;
c) elaborare, di concerto con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sentito l'Ispettorato tecnico, la proposta di programma annuale per gli interventi di escavo e per il rinnovo dei mezzi e delle attrezzature, nonché dei cantieri e del loro potenziamento da sottoporre, per l'approvazione, al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) raccogliere le richieste di interventi di escavo che presentano carattere di urgenza e disporne l'attuazione;
e) stipulare, sentito l'Ispettorato tecnico, le convenzioni con le altre amministrazioni statali, con gli enti pubblici e con i privati;
f) coordinare gli aspetti economico-produttivi dell'attività di escavo e verificarne la gestione;
g) gestire i fondi di bilancio relativamente alle attività amministrative, tecniche e operative;
h) provvedere, su proposta dell'Ispettorato tecnico, agli acquisti dei materiali per il funzionamento dei mezzi e dei cantieri, nonché all'acquisto di nuovi mezzi ed attrezzature;
i) assegnare, su proposta dell'Ispettorato tecnico, a ciascun nucleo periferico e a ciascun cantiere le risorse finanziarie necessarie per le attività tecnico-operative che rivestono carattere d'urgenza;
l) disporre, sulla base delle perizie tecniche approvate, l'effettuazione dei lavori di trasformazione, grande riparazione nonché l'alienazione dei mezzi;
m) esercitare il controllo amministrativo contabile sui fondi assegnati di cui alla lettera i).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-05-16;379#art-2