Art. 7

In vigore dal 1 ago 1996
1. I lavori di escavo per conto di altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati, nonché le riparazioni, manutenzioni e costruzioni di mezzi marittimi e di apparecchiature di proprietà di altre amministrazioni statali, di enti pubblici e privati, sono disciplinate dalle convenzioni di cui all', lettera e), stipulate nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
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