Art. 5

In vigore dal 1 ago 1996
1. Ad ogni nucleo periferico è preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico, con profilo professionale dell'area naval-meccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione, che ha la direzione e la responsabilità del nucleo. 2. Il responsabile del nucleo periferico ha le seguenti attribuzioni: a) predispone i progetti, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e dirige i lavori di escavo nell'ambito territoriale di competenza; b) predispone le perizie di manutenzione e riclassifica dei mezzi assegnati al nucleo cui è preposto; c) provvede agli acquisti urgenti nei limiti delle somme ricevute in anticipazione; d) cura tutta l'attività necessaria alla gestione amministrativa del nucleo avvalendosi a tal fine di apposita struttura amministrativa; e) è responsabile delle somme ricevute in anticipazione ai sensi dell', lettera i), e ne rende il conto ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
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