Art. 8
In vigore dal 1 ago 1996
1. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione delle risorse umane ed alla informatizzazione del Servizio.
2. La competenza in materia di trattamento di quiescenza del personale del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione è attribuita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, alle direzioni marittime nel cui ambito territoriale rientrano i nuclei operativi ed i cantieri di cui all'.
3. In attesa della rideterminazione della dotazione organica definitiva, previa verifica dei carichi di lavoro di cui all', comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 22, comma 15 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il personale del ruolo del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione, è assegnato ai nuclei operativi periferici di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nel cui ambito territoriale rientra la sede presso la quale risulta assegnato al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero stesso ovvero al cantiere presso cui presta servizio.
4. Fatta salva l'esigenza di organizzazione e funzionamento delle sedi periferiche, il personale di cui al precedente comma che, al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero dei trasporti e della nagazione presta servizio nelle soppresse sedi di Genova, Ravenna, Trieste, Cagliari e Roma ovvero in altro ufficio periferico del Ministero dei lavori pubblici, può essere provvisoriamente assegnato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad uno dei nuclei operativi di cui alla allegata tabella A, con provvedimento della Direzione generale degli affari generali e del personale, previo parere dell'Ispettorato tecnico, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale ovvero ad una delle sedi periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione, previo parere del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 maggio 1996
p. Il Ministro: D'ANTONA Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 89
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-05-16;379#art-8