Art. 3

In vigore dal 6 lug 1996
1. Le colture di batteri lattici di cui all' poste in commercio devono provenire da stabilimenti o da laboratori di preparazione e confezionamento che dispongono di strutture adeguate per la preparazione e per il controllo delle stesse, diretto in particolare ad accertare l'idoneità igienico-sanitaria e le caratteristiche di cui all'.
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