Art. 2

In vigore dal 6 lug 1996
1. Le colture di Lactobacillus spp di cui all' devono essere idonee sotto l'aspetto igienico-sanitario e presentare le seguenti caratteristiche: a) assenza di germi patogeni o di loro tossine; b) presenza di microrganismi saprofiti di specie diverse, in quantità non superiore a 1000 ucf/millilitro o grammo; c) numero di cellule di batteri lattici non inferiore a 1.10(elevato alla sesta)/millilitro o grammo.
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