Art. 2
In vigore dal 6 lug 1996
1. Le colture di Lactobacillus spp di cui all' devono essere idonee sotto l'aspetto igienico-sanitario e presentare le seguenti caratteristiche:
a) assenza di germi patogeni o di loro tossine;
b) presenza di microrganismi saprofiti di specie diverse, in quantità non superiore a 1000 ucf/millilitro o grammo;
c) numero di cellule di batteri lattici non inferiore a 1.10(elevato alla sesta)/millilitro o grammo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;325#art-2