Art. 4

In vigore dal 6 lug 1996
1. Le colture di batteri lattici di cui all' devono essere poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichette appostevi le seguenti indicazioni: a) nome delle specie; b) numero di cellule vive; c) modalità di conservazione e termine entro il quale possono essere utilizzate; d) lotto di produzione; e) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dello stabilimento o del laboratorio di preparazione e confezionamento.
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