Art. 4
In vigore dal 6 lug 1996
1. Le colture di batteri lattici di cui all' devono essere poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichette appostevi le seguenti indicazioni:
a) nome delle specie;
b) numero di cellule vive;
c) modalità di conservazione e termine entro il quale possono essere utilizzate;
d) lotto di produzione;
e) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dello stabilimento o del laboratorio di preparazione e confezionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;325#art-4