Art. 5
In vigore dal 6 lug 1996
1. L'importazione delle colture di batteri lattici di cui all' è soggetta alla presentazione di una certificazione sanitaria di scorta, rilasciata da un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità del Paese di origine, attestante che lo stabilimento o il laboratorio di preparazione e confezionamento possiede adeguate strutture per la preparazione e per il controllo finale delle colture stesse con particolare riguardo alla loro idoneità igienico-sanitaria ed alle caratteristiche di cui all'.
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