Art. 1
In vigore dal 6 lug 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra e in particolare l', comma 1, lettera e);
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e in particolare l'art. 7;
Considerato che l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra esercita sul piano tecnologico azione favorevole sull'aspetto, sul gusto e sulla stabilità della birra;
Considerato che tale tecnica è da tempo in uso nei Paesi dell'Unione europea maggiormente produttori di birra;
Ravvisata l'opportunità di consentire anche in Italia l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra;
Visti i pareri espressi dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero delle finanze;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 16 dicembre 1994 e in data 14 aprile 1995;
Considerato che appare necessario che i batteri lattici da impiegare nell'acidificazione del mosto abbiano requisiti igienico-sanitari che ne garantiscano la sicurezza d'uso;
Considerato che i batteri lattici, per poter esplicare efficacemente l'azione fermentatrice ad essi richiesta, devono presentare una elevata attività per il periodo di validità commerciale a loro assegnato dal produttore in funzione delle condizioni di conservazione;
Considerato che il rispetto dei requisiti richiesti ai batteri lattici può essere garantito solamente da stabilimenti o da laboratori di preparazione e di confezionamento che dispongono di idonee strutture per la preparazione e per il controllo degli stessi prima della loro immissione in commercio;
Visti i decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e 3 marzo 1993, n. 92, e loro successive modificazioni, concernenti rispettivamente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 7 settembre 1994, del 10 maggio 1995 e del 17 gennaio 1996;
Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche alle colture di batteri lattici originari dai Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 5 settembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 29 marzo 1983 ed il parere circostanziato dalla stessa espresso in data 6 dicembre 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 15 marzo 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. È consentito impiegare nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra colture di batteri lattici appartenenti al genere Lactobacillus.
2. I batteri lattici di cui al comma 1 devono essere di origine animale o vegetale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;325#art-1