Art. 6
In vigore dal 6 lug 1996
1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle colture di batteri lattici legalmente prodotte o commercializzate in un altro Stato della Unione europea e a quelle originarie dai Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 1996
Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 220
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;325#art-6