Art. 6

In vigore dal 6 lug 1996
1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle colture di batteri lattici legalmente prodotte o commercializzate in un altro Stato della Unione europea e a quelle originarie dai Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 maggio 1996 Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1996 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 220
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;325#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo