Art. 3

Art. 3

3 / 6
In vigore dal 6 lug 1996
1. Le colture di batteri lattici di cui all' poste in commercio devono provenire da stabilimenti o da laboratori di preparazione e confezionamento che dispongono di strutture adeguate per la preparazione e per il controllo delle stesse, diretto in particolare ad accertare l'idoneità igienico-sanitaria e le caratteristiche di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;325#art-3