Art. 6

Presentazione delle domande di contributo e modalità istruttorie

In vigore dal 8 nov 1995
Presentazione delle domande di contributo e modalità istruttorie 1. I soggetti di cui all', che intendono usufruire dei contributi previsti dall', comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, presentano domanda in originale e copia, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento. Per gli anni successivi le nuove domande sono presentate a partire dal 15 febbraio e non oltre il 15 marzo di ciascun anno. 2. Le domande devono essere redatte in conformità al modello riportato nell'allegato A e devono essere corredate della documentazione di cui all'allegato B. 3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi la necessità di ulteriori chiarimenti provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, comunque entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esamina le domande secondo i criteri indicati all'. Sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici della Direzione generale produzione industriale delibera il Comitato, di cui all'.
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