Art. 1
Soggetti beneficiari
In vigore dal 8 nov 1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l', commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede interventi per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale di armamento;
Considerato che in attuazione del comma 8 del predetto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7 del medesimo ;
Considerata la necessità di riservare a successivo specifico provvedimento la regolamentazione nazionale, relativa ai processi di riconversione dell'industria bellica in armonia con la corrispondente organica disciplina comunitaria;
Valutata l'opportunità di dare intanto tempestiva applicazione agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria bellica;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1993 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 2 giugno 1994 e del 15 dicembre 1994;
Vista la comunicazione fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Soggetti beneficiari
1. Ai sensi dell', comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerate imprese operanti nel settore dei materiali di armamento le imprese che soddisfino alla data di entrata in vigore del presente regolamento contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) che svolgano attività di produzione e di manutenzione dei materiali elencati all' della legge 9 luglio l990, n. 185;
b) che risultino iscritte al registro nazionale delle imprese istituito ai sensi dell' della medesima legge n. 185/1990;
c) che abbiano prodotto un fatturato medio, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici, composto per almeno il 20% da attività di cui al punto a).
2. Per i rami di azienda derivanti da imprese già ammissibili ai benefici alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed istituiti con apposita deliberazione valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali, la predetta percentuale del 20% è verificata nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
3. Nella fase di costituzione delle contabilità sezionali, si fa riferimento al fatturato risultante dagli ultimi tre bilanci delle aziende preesistenti.
4. Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende, si prende in considerazione il fatturato delle aziende preesistenti.
5. Per i rami d'azienda già istituiti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che svolgono attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all' della legge 9 luglio l990, n. 185, e che dispongono di una contabilità gestionale autonoma dalla quale si possa evincere il risultato economico della gestione, la predetta percentuale del 20% è verificata sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
6. Le iniziative proposte dalle imprese individuate ai sensi del precedente comma possono accedere ai contributi di cui all', commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio l993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio l993, n. 237, solo se riferite ad unità produttive ubicate nelle aree definite con decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 di cui all', comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-08-02;434#art-1