Art. 3
Accordi di programma
In vigore dal 8 nov 1995
1. Relativamente agli interventi di cui all', comma 1, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 8-bis dell' del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ove compatibili, possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati.
2. Per gli interventi previsti al comma 1 sono ammesse iniziative integrate e coordinate di amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, regioni, enti locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato interviene per la realizzazione degli accordi di programma sulla base di un progetto di accordo che contenga, oltre gli elementi previsti dall', comma 8-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993, i seguenti elementi caratterizzanti:
a) l'impegno finanziario globale connesso alla realizzazione dell'accordo;
b) il piano di attività;
c) i tempi e le modalità di realizzazione;
d) il destinatario della gestione che può essere affidata anche a consorzi o società consortili all'uopo costituite.
4. I soggetti pubblici operanti nelle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 partecipano all'accordo di programma sulla base di proprie specifiche delibere che devono, tra l'altro, indicare l'ammontare del proprio impegno finanziario comunque non inferiore al 35% del valore complessivo dell'iniziativa.
5. Qualora l'iniziativa preveda la realizzazione di infrastrutture o opere di pubblica utilità, il valore di queste ultime è escluso ai fini del computo della predetta quota del 35%.
6. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale ed interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
7. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. L'accordo approvato produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in conformità con le disposizioni recate sia da tale norma sia dalla legislazione vigente in materia urbanistica ed ambientale.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila, con l'ausilio del responsabile dell'accordo, sull'esecuzione dello stesso e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 6, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.
10. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale il 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 47 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-08-02;434#art-3