Art. 4
Comitato per la realizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa
In vigore dal 8 nov 1995
Comitato per la realizzazione
e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa
1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all', comma 1, è istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonché da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.
2. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato può essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.
3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-08-02;434#art-4