Art. 8

Erogazione e controlli

In vigore dal 8 nov 1995
1. Sulla base dei consuntivi semestrali presentati dalle imprese beneficiarie, a stato di avanzamento lavori, redatti in conformità al modello riportato nell'allegato C, è erogato un importo sino all'80% dell'importo erogabile, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi stessi. 2. Il primo di tali consuntivi riguarda i costi sostenuti dall'inizio del programma all'ultimo giorno del mese antecedente la data di emissione del decreto ministeriale di concessione dei benefici di cui all'. I successivi riguardano i costi sostenuti rispettivamente per ciascun semestre a partire dalla sopracitata data di emissione del decreto ministeriale di concessione. 3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi l'incompletezza della documentazione di cui al comma 2, provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, entro il predetto termine di trenta giorni e provvede alla relativa erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi di risposta, a meno che non rilevi la non conformità alla presente normativa dei dati forniti dall'impresa. 4. Per l'erogazione del 20% a saldo è effettuata una visita finale di accertamento da parte di una commissione ministeriale, che ha anche l'incarico di verificare il rispetto dell'accordo di programma e dei disciplinari relativi, nonché l'effettività della spesa e la coerenza di essa con le destinazioni del programma. Della commissione - nominata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione di cui all' - sono chiamati a far parte anche un magistrato amministrativo a riposo, che la presiede, un rappresentante dell'ufficio di coordinamento della produzione di materiali d'armamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed un rappresentante per ciascuno de Ministeri della difesa e del tesoro - Ispettorato generale del bilancio. Di detta commissione non possono far parte i componenti il Comitato di cui all'. Con il decreto di nomina sono fissati anche i relativi compensi. 5. La visita finale di accertamento è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultimo consuntivo. Il verbale di accertamento è redatto entro trenta giorni dall'effettuazione della visita. L'erogazione del saldo è disposta nei successivi trenta giorni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 1995 Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 228
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