Art. 7
Modalità per la concessione di benefici
In vigore dal 8 nov 1995
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisita la delibera del Comitato di cui all', emana entro trenta giorni il decreto di concessione dei benefici, in relazione ai singoli programmi approvati.
2. I disciplinari di concessione, che sono sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari, definiscono:
contraente responsabile;
oggetto del programma;
tempi di realizzazione;
l'entità dei costi ammessi;
l'entità dei benefici concessi;
le modalità di erogazione dei benefici in relazione a stati di avanzamento dei lavori semestrali.
3. Il decreto di concessione è notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, ai soggetti beneficiari, all'atto del perfezionamento amministrativo del provvedimento. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o i relativi tempi di realizzazione sono comunicati dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, con adeguata motivazione.
4. Le varizioni di cui al comma 3 che, acquisita la necessaria documentazione giustificativa, risultino coerenti con l'impostazione originaria del programma, così come approvato dal Comitato di cui all', sono valutate direttamente dagli uffici ministeriali. Le variazioni che possono incidere sostanzialmente sulla coerenza con gli obiettivi del programma, così come originariamente approvato, sono nuovamente sottoposte alla valutazione del Comitato di cui all'.
5. In caso di mancata o parziale realizzazione del programma o in caso di grave inadempienza da parte dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, acquisita la necessaria documentazione, sentito il Comitato di cui all', può procedere alla revoca o alla interruzione dell'erogazione dei benefici con eventuale applicazione di penali in misura comunque non superiore al 2% delle erogazioni già effettuate.
Storico versioni
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