Art. 5

Criteri per la selezione. Decorrenza. Misura degli interventi

In vigore dal 8 nov 1995
1. Per quanto attiene agli interventi di cui al comma 1, dell', sono considerati prioritari i programmi che comportino incrementi di efficienza nei processi produttivi, comunque rispondenti ai criteri internazionali di controllo qualità adottati dalla Difesa italiana, conseguiti attraverso: interventi di concentrazione di stabilimenti produttivi; ottimizzazione della capacità produttiva attraverso opportune razionalizzazioni; rilevante variazione del capitale investito; concentrazione di strutture di ricerca e sviluppo; riduzione dei tempi di flusso e dei cicli produttivi; abbattimento dei costi fissi di gestione. 2. In relazione a quanto dispone l', comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 237, sono ammessi ai benefici anche gli interventi avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58. Ciò limitatamente alla quota di spesa ancora non sostenuta a tale data e purchè essa non sia inferiore al 50% del valore complessivo dell'intervento stesso. 3. Il Comitato, di cui al precedente , sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delibera in merito al programma presentato. 4. L'ammontare dell'intervento è così determinato: a) per gli interventi di cui al comma 1, dell', autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, contributo in conto capitale pari al 70% dei costi ammessi; b) per gli accordi di programma, di cui all', contributo in conto capitale pari al 35% dei costi ammessi.
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