Art. 9

In vigore dal 12 mar 1996
1. Non sono soggette alle disposizioni contenute nel presente regolamento le autonomie funzionali rilasciate alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici che continuano ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, del sistema operativo previsto a loro favore e richiamato nell'art. 19 della legge n. 84 del 1994.
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