Art. 4
In vigore dal 12 mar 1996
1. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità portuale e, dove non istituita ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione portuale, nonché nei restanti porti dal capo del circondario, con provvedimento motivato previo espletamento di adeguata istruttoria, sentita la commissione consultiva locale, ed entro i limiti massimi consentiti per ciascun porto, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Essa ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 84 del 1994.
2. (Non ammesso al visto della Corte dei conti).
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