Art. 8

In vigore dal 12 mar 1996
1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento l'organizzazione portuale e nei restanti porti il capo del circondario, può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui all', in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale. 2. I soggetti autorizzati potranno avvalersi, nell'esercizio delle operazioni di cui all', anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purchè l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse. 3. Dette autorizzazioni sono rilasciate in occasione dell'arrivo o partenza della nave ed anche per più arrivi o partenze già programmate, non rientrando nel numero massimo di cui all', comma 1. 4. L'istante deve all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione dimostrare: a) la dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere; b) la presenza nella tabella di armamento ovvero nell'organico della sua struttura operativa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di elementi sufficienti ed in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza; c) la sussistenza di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto autorizzatorio richiesto. 5. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica da parte dell'autorità competente delle attestazioni fornite, nonché previo versamento di una somma e di una cauzione, entrambe correlate alla tipologia delle merci da trattare ed all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell'istante. 6. L'autorizzazione di cui al presente articolo opera in deroga alle concessioni di cui all'art. 18 della legge n. 84 del 1994, secondo le direttive stabilite dall'autorità portuale.
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