Art. 7
In vigore dal 12 mar 1996
1. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata da parte delle autorità di cui all', comma 1, in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la commissione consultiva locale:
a) qualora i soggetti indicati all', lettera a), non risultino più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;
b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;
c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
d) qualora non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, nonché le disposizioni del presente regolamento;
e) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all';
f) qualora vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate alle autorità competenti.
Storico versioni
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