Art. 2

In vigore dal 12 mar 1996
1. Le autorità indicate nell' sono tenute ad istituire, entro quindici giorni dall'emanazione del presente regolamento, un registro nel quale devono essere iscritte le imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali di cui al medesimo . 2. Nel registro per ciascuna impresa devono essere indicati: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, se imprese individuali; la denominazione sociale, se società, nonché il cognome ed il nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa; b) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui viene rilasciata l'autorizzazione; c) la sede dell'impresa o della società; d) il cognome e nome di eventuale procuratore; e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza e delle mansioni cui è adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco; f) il numero ed il tipo dei mezzi meccanici di cui è dotata ed a quale titolo, con l'individuazione del numero della polizza di assicurazione, nonché degli elementi di contraddistinzione richiesti per la movimentazione in porto; g) il canone annuo e la cauzione versata; h) le tariffe adottate per tipi merceologici o per singoli servizi, nonché ogni successiva variazione.
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