Art. 5
In vigore dal 12 mar 1996
1. Alla fine di ogni anno, entro il 31 dicembre, l'autorità competente di cui all', comma 1, sentita la commissione consultiva locale, individua, in via prioritaria, un numero di autorizzazioni pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza. L'autorizzazione non può essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.
2. Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, che devono essere presentate entro il 1 dicembre di ogni anno, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, l'autorità competente, sentita la commissione consultiva locale, predispone una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all', dando priorità alle imprese che possano assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici, nonché, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi. A parità di condizioni è data priorità alle richieste di rinnovo.
3. Ogni anno, in occasione dell'esame di nuove domande, deve essere effettuata una ricognizione in ordine alla realizzazione del programma operativo da parte delle imprese autorizzate per un periodo superiore ad un anno. L'accertamento della mancata realizzazione dà luogo alla revoca dell'atto autorizzatorio, senza diritto ad alcuno indennizzo.
Storico versioni
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