Art. 10
In vigore dal 12 mar 1996
1. Nella presente fase di transizione a salvaguardia del livello occupazionale delle categorie di lavoratori soggette alla trasformazione in corso, le imprese che richiedono di operare in porto e quelle che hanno ottenuto il rilascio dell'autorizzazione, se debbono effettuare assunzioni per adeguare il proprio organico alle esigenze del mercato, provvedono, in via prioritaria, ad impiegare i dipendenti ed i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino eccedenti, nonché i dipendenti in esubero delle autorità portuali.
2. 4 tal fine le imprese sono tenute ad effettuare apposita domanda agli organismi indicati nel comma 1 ed all'autorità competente, che accerta la sussistenza dei requisiti richiesti nel personale interessato.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze devono essere individuate forme di intesa che consentano il passaggio del personale richiesto o in trasferimento definitivo o comunque sotto forma di distacco per un periodo comunque non superiore a tre anni.
4. Il ricorso alla mobilità temporanea di cui all'art. 23 della legge n. 84 del 1994 è ammesso soltanto in presenza di situazioni di carattere eccezionale o legate a fenomeni di carattere temporaneo.
Storico versioni
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