Art. 11
In vigore dal 12 mar 1996
1. Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle operazioni di cui all', nonché ai fini della sicurezza della navigazione, i lavoratori alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 24, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994, adibiti a tali operazioni, sono iscritti in apposito registro, da istituire presso ciascuna autorità competente entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, con l'indicazione dell'impresa da cui dipendono e della qualifica professionale rivestita.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 marzo 1995
Il Ministro: CARAVALE Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1996
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 45, ad esclusione dell', comma 2, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 21 dicembre 1995
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1995-03-31;585#art-11