Art. 7

Trasferimento di residenza

In vigore dal 19 ago 1995
1. In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro della circoscrizione nella quale si è trasferito. 2. La domanda è rivolta al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 dell', anche in copia autentica nonché di un certificato del presidente del consiglio dell'ordine della circoscrizione di provenienza dal quale risulti che nulla osta al trasferimento. 3. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione. 4. Si applicano per le domande di trasferimento, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1995-03-10;327#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo