Art. 2
Scuola di formazione
In vigore dal 19 ago 1995
1. I consigli degli ordini possono istituire e promuovere scuole e corsi di formazione professionale la cui frequenza integra il tirocinio professionale. I consigli degli ordini aventi sede nella medesima regione possono istituire e promuovere, d'intesa, scuole e corsi di formazione unificati per tutti o parte dei consigli di ciascuna regione.
2. Le scuole e i corsi di cui al comma 1 hanno durata biennale e debbono avere un indirizzo teorico-pratico.
3. I programmi delle scuole e dei corsi devono contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari su tutte le materie che sono oggetto sia dell'esame di Stato, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, che dell'esame previsto nell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, condotte da esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura contabile, fallimentare e tributaria. I programmi delle scuole e dei corsi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1995-03-10;327#art-2